Documentazione Consiglio di Disciplina

 

Di seguito pubblichiamo uno studio relativo ai probabili illeciti disciplinari con riferimento alla riforma delle Professioni e degli ordinamenti professionali.

Si ringrazia per il materiale e per l'approfondita analisi il presidente del Consiglio di Disciplina Dott. Ing. Sergio Romano Primi.

Documentazione:

Si fa presente che gli allegati sono raggiungibili e scaricabili tramite i links presenti nel testo.

 

ELENCO E TIPOLOGIA DEI PROBABILI ILLECITI DISCIPLINARI

 

A)  .Infrazioni rilevabili dal Regio Decreto 25.10.1925 n. 2537 (v. all. 1)

.Infrazioni rilevabili dal Capo III (Dei giudizi disciplinari - v. all. 2) del R.D. citato

.Infrazioni rilevabili dal “Codice Deontologico (v. all. 3) approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine di Prato nella seduta del 25.06.2007:

1) Sui principi generali
2) Sui rapporti con l’Ordine (ivi compresi i MOROSI)
3) Sui rapporti con i colleghi ed i collaboratori
4) Sui rapporti con il Committente
5) Sui rapporti con la collettività ed il territorio
6) Sulle incompatibilità
7) Sui rapporti con gli organismi di autogoverno
.Infrazioni rilevabili dalle norme di attuazione del sopra citato Codice Deontologico (v. all. 3 bis):
1) Sulle incompatibilità
2) Sui rapporti con gli organismi di autogoverno
3) Sui rapporti con i colleghi e i collaboratori
4) Sui rapporti con il Committente
.Infrazioni rilevabili dal “Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani (testo deliberato dal CNI nella seduta del 09.04.2014 (v. all. 16):
art. 3) Doveri dell’Ingegnere
art. 4) Correttezza
art. 5) Legalità
art. 6) Riservatezza
art. 7) Formazione e aggiornamento
art. 8) Assicurazione professionale
art. 9) Pubblicità informativa
art. 10) Rapporti con il committente
art. 11) Incarichi e compensi
art. 12) Svolgimento delle prestazioni
art. 13) Rapporti con colleghi e altri professionisti
art. 14) Rapporti con collaboratori
art. 15) Concorrenza
art. 16) Attività in forma associativa o societaria
art. 17) Rapporti con le istituzioni
art. 18) Rapporti con la collettività
art. 19) Rapporti con il territorio
art. 20) Rapporti con l’Ordine e con gli organismi di autogoverno
art. 21) Incompatibilità
art. 22) Sanzioni
art. 23) Disposizioni finali

 

B) Infrazione all’“obbligo di aggiornamento della competenza professionale” (v. all. 12) con particolare riferimento agli artt. 12 e 13 comma 1 del Regolamento CNI del 21.06.2013

C) Infrazione relativa a “libera concorrenza e pubblicità informativa” (DPR 07.08.2012 n. 137, art. 4, comma 2 – v. all. 9)

D) Mancata stipula di idonea “polizza assicurativa” per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale (DPR 07.08.2012 n. 137, art.5, comma 2 – v. all. 9)

E) Mancata presentazione della “notula da assoggettare a visto di congruità” (caso di collaudatore scelto da terna di nominativi da impresa proprietaria – v. legge 05.11.1971 n. 1086, art. 7, 4° capoverso – v. all. 13). La congruità della notula comunque presentata per l’apposizione del visto di congruità è ottenuta se esiste atto sottoscritto dalle parti in cui sia stato concordato il compenso.

F) Per i Consiglieri: “condizione di conflitto di interessi” [art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 07.08.2012 n. 137, approvato nella seduta del CNI del 23.11.2012: “comma 1: Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell’art.51 del CPC, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina.- Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall’art. 52 del CPC e dalle pertinenti disposizioni che regolano l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Ingegneri.- Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del Consigliere in conflitto di interessi, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina.- Comma 2: Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi, si applica l’art. 3 della legge 20.07.2004, n. 215.- Integra [sostanzia] la situazione di conflitto di interessi per il Consigliere, oltre alle ipotesi previste dall’art. 51 del CPC, l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento”][Art. 8: “Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione [30.11.2012] nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare” [Per i citati articoli del CPC (v.all. 10), e per la legge 20.07.2004, n. 215, v. all. 11].
 

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RIFORMA DELLE PROFESSIONI - Considerazioni sugli aspetti disciplinari

Comunicazione del Presidente - Dott. Ing. Primi Sergio Romano

In ottemperanza ai contenuti della Circolare CNI n. 278/XVIII Sess., punto 3, 5° capoverso, questo Presidente ritiene utile (ma anche necessario) individuare una linea comportamentale relativa al funzionamento dei Collegi tale da impedire che questi si esprimano, in situazioni simili e vista la loro autonomia di giudizio, con squilibri di valutazione, con particolare riferimento alle sanzioni disciplinari applicabili.
E’ quindi necessaria, a parere del sottoscritto, la conoscenza delle tipologie delle infrazioni sanzionabili, anche per le novità introdotte dalla legge di Riforma delle Professioni, e la definizione e quantificazione delle stesse sanzioni
All’attualità, si riconoscono le seguenti possibilità di inquadramento delle mancanze segnalate:

1) Illecito disciplinare con riferimento a quanto rilevabile, anche come metodologia di approccio e di trattazione, dal Capo III (Dei giudizi disciplinari) del Regio Decreto 25.10.1925 n. 2537 (allegati 1 e 2), dal Codice Deontologico approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25.06.2007 (all. 3) [per illeciti disciplinari compiuti prima dell’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine del Codice 2014 (all. 16)], dalle Norme di attuazione del sopracitato Codice Deontologico (all. 3 bis) [sempre per illeciti disciplinari compiuti prima dell’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine del Codice 2014], dallo stesso Codice 2014 [per illeciti disciplinari compiuti dopo l’adozione da parte del Consiglio dell’Ordine del Codice 2014].

2) Mancato assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, con particolare riferimento all’art. 12 ed all’art. 13, comma 1, del Regolamento CNI del 21.06.2013 (N.B.: Nel testo del Regolamento manca un’ipotesi di sanzione disciplinare) (allegati 8 e 12)

3) Illecito disciplinare relativamente al comma 2 dell’art. 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa) del DPR 07.08.2012 n. 137 (all. 9) (N.B.: Nel testo del Regolamento manca un’ipotesi di sanzione disciplinare) e per mancata adozione di quanto descritto al comma 4 dell’art. 9 del DL 24.01.2012 n. 1 (decreto sviluppo) convertito in L 24.03.2012 n. 27 (all. 14)

4) Mancata stipula di idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, art. 5 DPR 07.08.2012, n. 137, comma 2 (all. 9) (La violazione della disposizione di cui al 1° comma, costituisce illecito disciplinare) [manca un’ipotesi di sanzione disciplinare]

Si richiama l’attenzione (vedi Circolare CNI n. 151/XVIII Sess.), sul punto 11) di pag. 4 in cui viene segnalata l’innovativa previsione di una disciplina apposita del conflitto di interessi, che riguarda i componenti dei Collegi di disciplina: la conseguente norma è regolamentata dall’art. 6 (Dichiarazione di assenza di conflitti di interesse) del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 07.08.2012 n. 137, adottato nella seduta del CNI del 23.11.2012 (vedi allegati 10 e 11).

Di seguito, un documento, costituente un riepilogo di riferimenti legislativi e normativi, che può aiutare nella stesura dell’ipotizzate linee comportamentali relative al funzionamento dei Collegi.
 

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RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (doc. A)
Ordine degli Ingegneri di Prato

Aggiornamento del 18.05.2014

Riferimenti Legislativi e Normativi

Regio Decreto 23.10.1925, n° 2537 [vedi allegato testo integrale (all. 1) ed allegato Capo III – Dei giudizi disciplinari (all. 2)]

Codice Deontologico (approvato con delibera del Consiglio dell’Ordine nella seduta del 25.06.2007) [vedi allegato 3]

Norme di attuazione del sopracitato Codice Deontologico (all. 3 bis)

Codice Deontologico degli Ingegneri italiani (testo deliberato dal CNI nella seduta del 09.04.2014) [vedi allegato 16]

Regolamento di attuazione del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani 

Codice Deontologico adottato dall’Ordine di Prato (in elaborazione)

DPR emanato ai sensi dell’artt. 17, 2° comma, e art. 17bis, Legge 23.08.1988, n° 400 [vedi allegato 4]

DPR n° 137 del 07.08.2012 (Regolamento recante riforma degli Ordinamenti Professionali a norma dell’art. 3, 5° comma, del D.L. 13.08.2011 n° 138, convertito in Legge 14.09.2011, n° 148)[vedi allegato 5]

Legge 14.09.2011 n° 148, art. 3, comma 5 [“Gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti………………..gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (13 agosto 2011) per recepire i seguenti principi : a), b), c), e), f), g).”] [vedi allegato 6]

Legge 14.09.2011 n° 148, art. 3, comma 5bis [Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al quinto comma, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla (data) di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al quinto comma, e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012] e comma 5ter [“Il Governo, entro il 31.12.2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5bis, in un testo unico da emanare secondo l’art. 17bis della legge 400/88.” (alla data del 16.05.2014, il testo unico non è stato ancora emanato)][vedi allegato 7]

Regolamento (CNI 21.06.2013) per l’aggiornamento della competenza professionale degli iscritti agli albi degli Ingegneri ex art. 7, comma 3, DPR 137/2012
Art. 01: In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7 del DPR 07.08.2012 n. 137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
Art. 12: Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all’art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 07.08.2012, n. 137, senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari [manca un’ipotesi di sanzione disciplinare]
Art. 13,comma 1: L’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore del presente regolamento [obbligo decorrente dal 01.01.2014]
[Per il testo completo del Regolamento per l’aggiornamento professionale obbligatorio degli ingegneri, vedi allegato 8]

Libera concorrenza e pubblicità informativa
DL 24.01.2012, n. 1 (decreto sviluppo), convertito in L. 24.03.2012, n. 27:
Art. 9, comma 1:Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico
Art. 9, comma 4: “Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale….. (omissis)…………..”[vedi allegato 14]
La mancata adozione di quanto descritto al comma 4 dell’art. 9 del DL 24.01.2012 n. 1 (decreto sviluppo) convertito in L 24.03.2012 n. 27, costituisce illecito disciplinare

D.P.R. 137/2012, art. 4: comma 3: La violazione della disposizione di cui al secondo comma costituisce illecito disciplinare [manca un’ipotesi di sanzione disciplinare], oltre a integrare (sostanziare) una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 06.09.2005, n. 206 e 02.08.2007, n. 145 [vedi allegato 9]

Obbligo di assicurazione (art. 5. DPR 07.08.2012, n° 137 – comma 1: “Il professionista è tenuto a stipulare……….idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale………Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva” - comma 2: “La violazione della disposizione di cui al 1° comma, costituisce illecito disciplinare[manca un’ipotesi di sanzione disciplinare] - comma 3: “………..l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto” [vedi allegato 9]

Circolare CNI n. 366 del 28.04.2014 (allegato 15)

Circolare CNI n. 375 del 14.05.2014 (Nuovo Codice Deontologico Ingegneri) [vedi allegato 16]

ATTIVITA’ COMPORTAMENTALE CON OBBLIGHI A CARICO DEI CONSIGLIERI:

Condizione di conflitto d’interessi [art. 6 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri a norma dell’art. 8, comma 3, del DPR 07.08.2012 n° 137, approvato nella seduta del CNI del 23.11.2012: “comma 1: Il componente del Collegio di disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse ha l’obbligo di astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione ai sensi dell’art. 51 del CPC, dandone immediata comunicazione agli altri componenti il Collegio di disciplina. Qualora non vi provveda spontaneamente, egli potrà essere ricusato dal soggetto sottoposto al procedimento disciplinare, secondo le modalità stabilite dall’art. 52 del CPC e dalle pertinenti disposizioni che regolano l’esercizio della funzione disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Presidente del Consiglio di disciplina procederà alla sostituzione del consigliere in conflitto di interessi, per la trattazione del relativo procedimento, con altro componente il Consiglio di disciplina. - Comma 2: Ai fini dell’individuazione delle situazioni di conflitto di interessi, si applica l’art. 3 delle legge 20.07.2004, n° 215.- Integra [sostanzia] la situazione di conflitto di interessi per il consigliere, oltre alle ipotesi previste dall’art. 51 del CPC, l’aver intrattenuto rapporti lavorativi o l’aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ha determinato l’avvio del procedimento][Art. 8 : “Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione [30.11.2012] nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare”]
[Per i citati articoli del CPC (all. 10), e per la legge 20.07.2004, n° 215, vedi allegato 11]
 

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ELENCO DEGLI ALLEGATI CITATI NEI TESTI

Rif. documentazione trasmessa alla segreteria dell’Ordine in data 20.05.2014 così elencata:

. Elenco e tipologia dei probabili illeciti disciplinari
. Riforma delle Professioni
. Riforma degli ordinamenti professionali

01) Regio Decreto 2537 del 23.10.1925
02) Regio Decreto 2537 del 23.10.1925. Capo III. Dei giudizi disciplinari
03) Codice Deontologico approvato dal Consiglio dell’Ordine di Prato nella seduta del 25.06.2007
03bis) Norme di attuazione del Codice Deontologico sopra citato
04) Art. 17 comma 2 della legge 03.08.1988 n. 400
05) DPR 07.08.2012 n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali
06) Art. 3, comma 5, DL 13.08.2011 n. 138, convertito in legge 14.09.2011 n. 148
07) Idem come sopra
08) Regolamento per l’aggiornamento professionale obbligatorio degli Ingegneri
09) Art. 4 (libera concorrenza e pubblicità informative) e Art. 5 (obbligo di assicurazione) DPR 07.08.2012 n. 137
10) Codice di procedura civile, art. 51 (astensione del giudice) e art 52 (ricusazione del giudice)
11) Art. 2 (incompatibilità) e Art. 3 (conflitto di interessi) Legge 20.07.2004 n. 215
12) Regolamento per l’aggiornamento professionale obbligatorio degli Ingegneri e Linee di Indirizzo del CNI
13) Art. 7 (collaudo statico) Legge 05.11.1971, n. 1086
14) Art. 9 del DL 24.01.2012, n. 1 (Decreto sviluppo) convertito in Legge 24.03.2012, n. 27
15) Circolare CNI n. 366 del 28.04.2014 (Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari dinanzi ai Consigli di disciplina territoriali)
16) Circolare CNI n. 375 del 14.05.2014 (Nuovo codice deontologico Ingegneri)
 

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